PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione).

      1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6:

              1) al comma 1, le parole: «da almeno tre anni» sono soppresse;

              2) il comma 4 è abrogato;

          b) al comma 1 dell'articolo 18, la parola: «decimo» è sostituita dalla seguente: «terzo»;

          c) all'articolo 22:

              1) al comma 4, primo periodo, le parole: «che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere avviate entro trenta giorni e concludersi entro i successivi sessanta giorni» e, al secondo periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

              2) al comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se comunque, entro sessanta giorni, non sia possibile addivenire a una soluzione, si procede, nell'interesse del minore, all'affidamento disgiunto.» e, all'ultimo periodo, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;

          d) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 23, dopo le parole: «dal tribunale per i minorenni» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla trascrizione del provvedimento di affidamento preadottivo di cui all'articolo 22, comma 7,»;

 

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          e) al secondo comma dell'articolo 24, dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «entro dieci giorni dall'impugnazione di cui al primo comma del presente articolo»;

          f) all'articolo 25:

              1) al comma 1, le parole: «decorso un anno dall'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro i trenta giorni successivi alla data in cui è decorso un anno dall'inizio dell'affidamento»;

              2) al comma 3, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di sessanta giorni»;

          g) al comma 4 dell'articolo 26, le parole: «immediatamente trascritta» sono sostituite dalle seguenti: «trascritta entro tre giorni».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.